Il popolo delle libertà...di licenziare
Precari: una ferita aperta. La ferita dello stato di diritto
di
Domenico d'Amati
Da Domenico d’Amati, uno dei più noti avvocati del lavoro, riceviamo e volentieri pubblichiamo
Il colpo di mano legislativo contro i precari, attuato in occasione dei lavori parlamentari per la conversione del decreto legge 25.6.2008 n. 112 e da noi ripetutamente denunciato, è stato ridimensionato, anche se la ferita che esso ha recato allo Stato di diritto e alla Costituzione non è stata sanata. In particolare, dalla legge di conversione testé pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 133 del 6.8.2008), risulta che è rientrato il tentativo di abrogare il primo comma del decreto legislativo n. 368 del 2001 secondo cui “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”.
Questa norma era stata
introdotta nel nostro ordinamento in base a una direttiva dell’Unione Europea.
La sua abrogazione avrebbe inevitabilmente comportato un intervento
sanzionatorio della Corte di Giustizia dell’Unione.
Il contratto a tempo indeterminato resta pertanto la regola fondamentale,
rispetto alla quale le assunzioni a termine devono costituire eccezioni
consentite solo nel caso di esigenze organizzative effettivamente temporanee.
Ove queste di fatto manchino e l’impresa ricorra al precariato per far fronte ad
esigenze di natura continuativa, il lavoratore avrà diritto, come in passato,
alla stabilizzazione ed il risarcimento del danno per il periodo di mancato
impiego.
Il mantenimento di questo principio rende ancora più evidente l’illegittimità
costituzionale della “disposizione transitoria concernente l’indennizzo per la
violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine” (art.
4 bis della nuova legge) secondo cui dalla tutela reintegratoria dovrebbero
essere sostanzialmente esclusi i lavoratori precari che hanno in corso giudizi
diretti ad ottenere la stabilizzazione e il risarcimento in base al decreto
legislativo n. 368 del 2001. Nei loro confronti il datore di lavoro, nel caso di
violazione della normativa sul contratto a termine, sarebbe “tenuto unicamente a
indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di un importo compreso tra
un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto”. Secondo la volontà dei parlamentari che hanno approvato questa norma,
dunque, la tutela piena della legge (stabilizzazione e risarcimento) spetterebbe
solo a chi da oggi in poi inizi una controversia in sede giudiziaria; coloro
invece che l’abbiano iniziata prima dovrebbero accontentarsi di una limitata
indennità. Si tratta di una disparità di trattamento del tutto ingiustificata
che, oltre a violare il principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della
Costituzione, introduce una pesante discriminazione in danno di chi si è avvalso
del diritto garantito dall’art. 24 della Costituzione di rivolgersi al Giudice
per la tutela dei suoi diritti. Si tratta inoltre di un pesante attentato
all’autonomia dei Giudici tutelata dall’art. 104 della Costituzione, in quanto
il legislatore si è arrogato il potere di decidere l’esito di controversie in
corso. Questo intervento lede anche il principio della parità delle parti nel
giusto processo (art. 111 della Costituzione) in quanto è diretto a favorire le
aziende in danno dei lavoratori.
Non v’è dubbio pertanto, per i giuristi, che la Corte Costituzionale, quando il
Giudice ordinario le sottoporrà la questione, annullerà questa norma. Ma ciò non
varrà a sanare il duro colpo recato allo Stato di diritto ed al costume
democratico, anche perché questa disposizione transitoria sarà certamente
strumentalizzata per indurre i lavoratori a transazioni inique nelle condizioni
di incertezza da essa create.
Non si deve dimenticare, tra l’altro, che il cittadino non ha la possibilità di
ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale, ma deve limitarsi a segnalare
la potenziale illegittimità di una norma al Giudice ordinario, che, se riterrà
la questione non manifestamente infondata, la rimetterà alla Consulta. Tutto ciò
potrà richiedere un notevole lasso di tempo, nel quale ci sarà spazio per
manovre intimidatorie.
Per questo l’abuso di potere legislativo oggi verificatosi deve essere biasimato
come attentato alla democrazia, e non può ritenersi legittimato dalla
possibilità di un postumo intervento della Corte Costituzionale. E’ auspicabile
che sull’argomento si svolga in sede politica e parlamentare, per iniziativa
dell’opposizione, un ampio dibattito, se non si vuole che la nostra Costituzione
possa essere deliberatamente calpestata per ottenere temporanei vantaggi. Di
questo passo potrebbe, per esempio, reintrodursi la censura preventiva sulla
stampa, per mettere temporaneamente la mordacchia a giornali scomodi, in attesa
della pronuncia della Corte Costituzionale.
Articolo pubblicato e stampabile dal numero 4 del Caffè Democratico
TO
Caffè
Democratico
Editoriale