Mancano pochi giorni all’entrata in vigore della riforma del tfr, ecco una sintetica guida utile a quei lavoratori che non hanno ancora scelto.
TFR o Pensione Integrativa?
È questa la fondamentale domanda che ogni lavoratore dipendente deve farsi nei pochi giorni che ha ancora a disposizione per decidere. Se non si pone questa domanda, se non assume alcuna decisione è la legge che decide al suo posto sul destino del tfr maturando ossia quello, cioè, cui ha diritto a partire dal 1° gennaio 2007, ossia dal momento dell'assunzione se successiva alla predetta data.
Questa regola vale per tutti i lavoratori dipendenti, sia che appartengano ad aziende con meno di 49 dipendenti che a imprese con più addetti.
Come scegliere
E’ bene chiarire i termini della scelta, il lavoratore può optare tra tfr o pensione integrativa. E' poi importante per i lavoratori considerare le modalità con cui una, e una sola, delle predette scelta può essere presa e manifestata.
La legge ha stabilito una particolare procedura che conduce a risultati che sono talvolta definitivi e immutabili. Inoltre, i risultati sono conseguiti anche in assenza di un'espressa manifestazione di scelta da parte dei lavoratori. Questi due aspetti rendono l’importanza della decisione.
Le modalità con cui è possibile effettuare la scelta sono due:
1) esplicita
2) tacita
non esiste una terza via: sia che il lavoratore manifesti una scelta (modalità esplicita) sia che egli non si esprimi (modalità tacita), conseguirà in ogni caso un preciso risultato sulla destinazione del suo tfr.
La modalità esplicita esige che il lavoratore manifesti espressamente (dichiarandolo per iscritto) al proprio datore di lavoro la scelta che ha effettuato. È una modalità attraverso la quale il lavoratore:
- può decidere di conservare il tfr come retribuzione differita da incassare alla cessazione del rapporto lavoro e, quindi, di non fare adesione alla previdenza integrativa. Si tratta di una decisione revocabile in un qualsiasi momento successivo;
- può decidere di aderire alla previdenza integrativa e, quindi, di rinunciare al tfr come forma di retribuzione differita da incassare alla cessazione del rapporto di lavoro. La decisione in tal caso è definitiva e irrevocabile.
La modalità tacita non richiede alcuna azione da parte del lavoratore. Si verifica se egli non agisce entro il 30 giugno.
Con la modalità tacita opera la regola cosiddetta del “silenzio-assenso” in virtù della quale la legge considera preferibile per il lavoratore la destinazione del tfr alla costruzione di una pensione integrativa. In particolare, qualora il lavoratore non esprima alcuna scelta entro il termine suddetto, il suo tfr sarà devoluto a cura del datore di lavoro:
a) alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo che non sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del tfr a una forma pensionistica diversa;
b) alla forma pensionistica alla quale abbia aderito il maggior numero dei lavoratori dell'azienda, se sono presenti più forme pensionistiche tra quelle indicate al punto precedente e non c'è un diverso accordo aziendale;
c) a Fondinps, qualora non sia possibile applicare nessuna delle precedenti procedure.
Quindi, ponendo la
questione dal punto di vista del lavoratore che abbia intenzione di aderire alla
previdenza integrativa tramite il conferimento del tfr maturando, egli ha
davanti a se due possibilità, e deve decidere per l'una o per l'altra entro il
30 giugno.
In particolare, può decidere:
-
la forma pensionistica complementare alla quale aderire;
-
la forma pensionistica complementare aziendale (prevista dal Ccnl), ovvero a quella scelta dall'azienda, ovvero a quella preferita dalla maggioranza dei colleghi in azienda, ovvero a Fondinps.
Nel primo caso, il
lavoratore deve necessariamente far ricorso alla modalità esplicita. Deve, in
altre parole, manifestare espressamente e per iscritto la decisione al proprio
datore di lavoro. In questa ipotesi avrà già sottoscritto il modulo
di adesione al fondo pensione.
Nel secondo caso, oltre che farlo esplicitamente
(se opta per il fondo di categoria, per esempio), il lavoratore può restare
silente, cioè può non esprimere alcuna scelta. In tal caso, infatti, l'adesione
opererà automaticamente con il principio del silenzio-assenso.
Il lavoratore che abbia intenzione di non aderire alla previdenza integrativa, e voglia conservare il tfr nella retribuzione differita da incassare all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, dovrà farlo attraverso la modalità esplicita.
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